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Art. 30 Presa in consegna di invii postali
1 La Posta prende in consegna in uffici e agenzie postali le lettere e i pacchi di cui all’articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a. 2 La Posta prende in consegna nelle cassette postali pubbliche le lettere preaffrancate per la Svizzera e l’estero senza ricevuta.15 3 La Posta mette a disposizione appositi uffici d’accettazione per gli invii postali di cui all’articolo 29 capoversi 1 lettere b–d e 2 lettera b. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125). |