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Art. 32 Tempi di consegna nel settore dei servizi postali in Svizzera
1 La Posta deve rispettare i tempi di consegna degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a:
2 I metodi per misurare i tempi di consegna devono essere scientificamente riconosciuti e certificati da un organo indipendente. Devono inoltre basarsi su standard di qualità internazionali e tenere conto dello stato della tecnica. 3 La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione. |