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Art. 64 Obbligo di fornire informazioni all’UFCOM
1 Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta all’UFCOM un rapporto sul rispetto dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. Nel rapporto deve in particolare:
2 In vista dell’approvazione da parte del Consiglio federale, la Posta presenta ogni anno all’UFCOM i calcoli e i prezzi ridotti secondo l’articolo 47 capoversi 3−5. |