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Art. 40 Impiego dei contributi
1 La Posta stipula con le organizzazioni di cui all’articolo 39 contratti concernenti l’impiego dei ricavi realizzati con la vendita dei francobolli speciali. 2 Nei contratti va stabilito l’importo destinato all’organizzazione. 3 Spetta al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) approvare i contratti. |