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Art. 59 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom
1 I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all’anno precedente. 2 Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo:
3 Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla. |