Ordinanza
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Art. 43 Misure di sicurezza supplementari
(art. 67 LPP) 1 Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari:
2 L’organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all’estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito. 3 La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare. 4 Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev’essere contabilizzata separatamente. 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279). |