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Art. 44a Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente 140
(art. 65e cpv. 3 LPP) 1 Dopo il riassorbimento completo dell’importo scoperto, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione) deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato della riserva. 2 Il perito si esprime in merito all’ammissibilità dello scioglimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione e la conferma all’autorità di vigilanza. 3 Dopo il trasferimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione secondo il capoverso 1, le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro devono essere computate con i crediti da contributi o con altri crediti dell’istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro finché raggiungono l’importo precedente il conferimento oppure il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro. Anche le prestazioni facoltative del datore di lavoro a favore dell’istituto di previdenza vanno prelevate da queste riserve fino al raggiungimento del limite summenzionato. 4 Se esiste una RCDL con rinuncia all’utilizzazione, il perito calcola il grado di copertura con e senza l’attribuzione di questa riserva al patrimonio disponibile. 140 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). |