Ordinanza
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Art. 4 Misure coercitive di polizia 11
1 Sono misure coercitive di polizia:
2 È ammesso l’uso delle armi seguenti:
3 In caso di uso di armi è ammesso l’impiego delle munizioni seguenti:
4 Armi e munizioni possono essere utilizzati soltanto da militari specialmente istruiti.12 11 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 12 nov. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085475). 12Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). |
