Ordinanza
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Art. 33 Collaborazione dei beneficiari di sussidi
1 I beneficiari di sussidi della Confederazione fanno figurare questi ultimi distintamente nel bilancio e nel conto d’esercizio annui dell’istituto (art. 11 LPPM). 2 Essi forniscono all’UFG tutte le informazioni determinanti per la concessione di sussidi. Su domanda permettono di consultare i libri, le pezze giustificative e altri documenti e li producono. 3 L’UFG può procedere a ispezioni o incaricarne l’autorità cantonale competente. |