Ordinanza del DDPS
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Art. 51 Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S 31
1 I contributi alle federazioni sportive e giovanili nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S coprono al massimo il 50 per cento delle indennità soggette all’AVS versate dalla federazione alle persone responsabili della formazione nella rispettiva disciplina sportiva G+S; i contributi ammontano tuttavia a un massimo di 200 000 franchi. 2 Se le prestazioni sono fornite da persone che svolgono volontariato o se le indennità soggette all’AVS sono inferiori a 100 000 franchi, le federazioni aventi diritto ai contributi ricevono al massimo 50 000 franchi l’anno. 3 Le persone responsabili della formazione devono svolgere almeno i compiti stabiliti all’allegato 8 e specificati in dettaglio nel contratto di prestazione. 4 Se i compiti sono svolti in modo incompleto i contributi sono ridotti in misura corrispondente. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521). |