Ordinanza
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Art. 13
1 La Segreteria di Stato DFAE comunica, d’ufficio o su richiesta, alle autorità menzionate all’articolo 28 LPSP le informazioni e i dati personali seguenti:
2 D’ufficio o su richiesta, la Segreteria di Stato DFAE comunica inoltre alle autorità menzionate all’articolo 28 capoverso 2 lettere c e d LPSP e alle autorità federali cui compete la salvaguardia della sicurezza esterna (art. 28 cpv. 2 lett. e LPSP) i dati degni di particolare protezione seguenti:
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