Ordinanza
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Art. 1a Sostegno operativo e logistico a forze armate o di sicurezza 5
1 Per sostegno operativo a forze armate o di sicurezza s’intendono le attività esercitate da un’impresa in favore di queste forze in relazione con i loro compiti principali nel quadro di interventi in corso o pianificati. 2 Per sostegno logistico a forze armate o di sicurezza s’intendono le attività esercitate da un’impresa in favore di queste forze in stretta relazione con i loro compiti principali, in particolare:
5 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323). |