Ordinanza
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Art. 72a Misure di promozione particolari in relazione a manifestazioni sportive internazionali 100
1 Sono considerate misure di promozione particolari le misure in relazione alla manifestazione sportiva internazionale che generano un valore aggiunto per la promozione della disciplina sportiva in questione in Svizzera. 2 La Confederazione può partecipare alle spese per misure di promozione particolari, se le misure:
3 La Confederazione non partecipa alle spese per misure di promozione particolari 4 La partecipazione della Confederazione è limitata a quattro anni e la data della manifestazione sportiva deve essere compresa nel periodo di promozione. 5 Il contributo della Confederazione si fonda su:
6 Il contributo copre al massimo il 50 per cento delle spese per le misure. 7 La federazione sportiva nazionale è responsabile per la garanzia del finanziamento delle misure. 8 Essa tiene una contabilità separata per quanto concerne l’attuazione delle misure. Riferisce all’UFSPO in merito all’attuazione e all’efficacia delle misure. 100 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 810). |