Ordinanza
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Art. 72b Formazione e formazione continua degli allenatori 101
1 L’UFSPO dirige un centro di competenze per la formazione e la formazione continua degli allenatori nello sport giovanile di competizione e nello sport di punta. 2 Propone formazioni e perfezionamenti nel settore della formazione degli allenatori. 3 Può vincolare l’ammissione a singole offerte di formazione a qualifiche specifiche ottenute nell’ambito della formazione dei quadri G+S o a qualifiche equivalenti nonché a un’attività svolta in quel momento nello sport di competizione. 4 Può collaborare con organizzazioni del mondo del lavoro nel settore della formazione professionale degli allenatori e con ulteriori istituzioni svizzere o estere nel settore della formazione degli allenatori. 101 Originario art. 72a. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498). |