Ordinanza
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Art. 14 Rifiuti biogeni
1 I rifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che:
2 I rifiuti biogeni che non devono essere riciclati secondo quanto disposto nel capoverso 1 devono essere avviati, ove possibile e opportuno, al recupero energetico o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei. In tale contesto, ne deve essere sfruttato il contenuto energetico. |