|
Art. 10 Esame
1 L’ARE dirige la procedura d’esame del piano direttore e dei suoi adattamenti, come anche le pertinenti trattative con il Cantone e con i servizi federali. 2 Esso redige il rapporto d’esame. 3 Il Cantone può sottoporre il piano direttore all’ARE per un esame preliminare. 4 L’esame preliminare e l’esame finale delle documentazioni complete non devono di norma richiedere più di sei mesi complessivamente in caso di adattamenti di un piano direttore e non più di 12 mesi in caso di un piano direttore completamente rielaborato.9 9 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). |