Ordinanza
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Art. 39 Obblighi della CaF e dell’autorità competente
1 La CaF assicura la pubblicazione tempestiva dei testi soggetti alla LPubb. 2 I testi destinati alla pubblicazione devono essere forniti tempestivamente alla CaF in forma elettronica, nella versione definitiva e nelle lingue ufficiali richieste. 3 I trattati e le risoluzioni internazionali devono inoltre essere forniti tempestivamente, prima della loro entrata in vigore, alla Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, nella lingua originale e, in forma elettronica, nelle lingue ufficiali richieste. 4 Se la pubblicazione tempestiva di messaggi e rapporti secondo l’articolo 149 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento non è possibile, l’autorità competente è responsabile della trasmissione di tali testi ai Servizi del Parlamento. 12 RS 171.10 |
