Ordinanza
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Art. 33 Deroghe alla pubblicazione nelle lingue ufficiali
1 La CaF decide, d’intesa con l’autorità competente, in merito alle deroghe alla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LPubb. 2 Nel caso dei commenti a ordinanze per le quali è stata indetta una procedura di consultazione, una deroga alla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali è ammessa soltanto se la consultazione non era obbligatoria (art. 3 cpv. 2 della legge del 18 marzo 200521 sulla consultazione) e il progetto riveste un interesse esclusivamente locale o regionale.22 21 RS 172.061 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692). |