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Art. 5a Accesso limitato alla pubblicità professionale 18
La pubblicità professionale non può essere diffusa pubblicamente su Internet. L’accesso a questo genere di pubblicità dev’essere limitato in maniera tecnicamente appropriata e protetto da password ed essere disponibile soltanto per le persone di cui all’articolo 3. 18 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3713). |
