Ordinanza
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Art. 8 Competenza e procedura 12
1 La domanda di rimborso è di regola presentata presso la Cassa svizzera di compensazione. 2 Prima di lasciare la Svizzera, il rimborso può tuttavia essere chiesto presso la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi. 3 Gli articoli 122, 123 e 125 dell’ordinanza del 31 ottobre 194713 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili. 4 I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell’attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS). 5 Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all’estero sono a carico del destinatario. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344). |