Ordinanza del DFI
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Art. 8 Vincoli della dose ambientale
1 In nessun punto delle aree contigue al locale di irradiazione si devono superare le seguenti dosi ambientali:
2 Nei luoghi all’esterno dell’area sorvegliata che non sono previsti per una permanenza prolungata e nei quali non sono installati posti di lavoro, come sale d’attesa, spogliatoi, archivi, magazzini e cantine, servizi igienici, corridoi, scale, vani di ascensore, marciapiedi, strade, spazi verdi e giardini, è consentita una dose ambientale fino a cinque volte superiore a quella indicata al capoverso 1 lettera a. 3 Nei luoghi dove non possono sostare persone durante il funzionamento dell’acceleratore, la dose ambientale non è soggetta ad alcuna limitazione. Questi luoghi devono essere definiti nella documentazione per il calcolo. |