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Art. 106 Misurazione di declassamento e altri metodi per l’esenzione
1 Il titolare della licenza può esentare la manipolazione di materiale dall’obbligo della licenza e dalla vigilanza se con una misurazione (misurazione di declassamento) comprova che:
2 Se vi è la possibilità che le persone addette alla manipolazione di materiale declassato di cui al capoverso 1 vengano contaminate, occorre assicurare mediante un’ulteriore misurazione che sia rispettato il vincolo per la contaminazione superficiale secondo l’allegato 3 colonna 12. 3 Per la determinazione della media dei valori misurati secondo i capoversi 1 e 2 per garantire che non siano superati il livello di allontanamento o i vincoli per la contaminazione superficiale di cui all’allegato 3 colonna 12, devono essere rispettati le seguenti grandezze:
4 L’autorità di vigilanza può approvare valori più alti di quelli specificati al capoverso 3 in casi motivati. 5 La manipolazione di materiale solido o liquido può essere esentata senza rilevamento metrologico dell’attività se:
6 L’autorità di vigilanza può fissare i presupposti che impongono l’obbligo di notificarle i risultati di una misurazione di declassamento prima che i materiali siano esentati. |