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Art. 119 Scorie radioattive che devono essere consegnate
1 Le scorie radioattive che non provengono dallo sfruttamento dell’energia nucleare devono essere consegnate, dopo essere state eventualmente trattate ai sensi dell’articolo 118, al centro di raccolta della Confederazione. 2 Non sono soggette all’obbligo di consegna al centro di raccolta della Confederazione:
3 Il DFI disciplina i dettagli tecnici per il trattamento delle scorie radioattive che devono essere consegnate fino al momento in cui sono prese in consegna dal centro di raccolta della Confederazione. |