|
|
|
Art. 135 Attuazione della prevenzione delle emergenze
1 L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), insieme ai servizi competenti e ai Cantoni, è responsabile per l’elaborazione del piano di emergenza nazionale. 2 L’UFSP elabora in collaborazione con l’UFPP la strategia di radioprotezione per il piano di emergenza nazionale. Tale strategia si deve basare su livelli di riferimento. L’IFSN fornisce le basi necessarie per gli scenari riguardanti le centrali nucleari. 3 L’UFPP provvede insieme all’UFSP all’approntamento dell’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all’articolo 4a dell’ordinanza del 17 ottobre 200744 sulla Centrale nazionale d’allarme (OCENAL). 4 L’UFSP è responsabile della preparazione delle misure necessarie per la protezione della salute della popolazione. Sono fatti salvi i preparativi delle misure di protezione durante la fase acuta di cui all’ OSMFP45. 5 L’UFSP provvede alla conservazione delle conoscenze per il trattamento di persone fortemente irradiate. 6 L’UFSP e l’IFSN elaborano insieme alla CENAL i metodi e i modelli per l’accertamento delle dosi di radiazione. 44 [RU 2007 4953, 2010 5395all. 2 n. II 2, 2018 1093all. 3 n. II 2 4953 all. 5 n. II 2. RU 2021 5087all. 3 n. I 3] 45 RS 520.17.Nuova espr. giusta il n. II 4 dell’all. 3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1093). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
