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Art. 146 Copertura assicurativa e indennizzo
1 In caso di aumento della radioattività, le persone mobilitate sono assicurate contro gli infortuni e la malattia. 2 Se l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le assicurazioni private non offrono una protezione assicurativa sufficiente, la Confederazione garantisce le prestazioni conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 giugno 192253 sull’assicurazione militare. Per l’esecuzione si può ricorrere, in caso di necessità, alla collaborazione dell’assicurazione militare. 3 La Confederazione indennizza le persone e le aziende mobilitate per gli eventuali costi della loro attività non coperti. Il DDPS definisce le modalità per la concessione delle indennità. 53 RS 833.1 |