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Art. 59 Controllo medico in caso di superamento dei limiti di dose
1 Se una persona supera un limite di dose di cui all’articolo 56 o 57, l’autorità di vigilanza decide se tale persona deve essere sottoposta a controllo medico. 2 Il medico comunica il risultato della visita all’interessato e all’autorità di vigilanza e propone i provvedimenti da adottare. Se si tratta di un lavoratore dipendente informa anche l’INSAI. 3 Il medico comunica inoltre all’autorità di vigilanza:
4 Se si tratta di un lavoratore dipendente, il medico comunica i dati anche all’INSAI. 5 L’INSAI o, per le persone che non sono in un rapporto di lavoro, l’autorità di vigilanza, adotta i provvedimenti necessari. Può disporre un’esclusione temporanea o permanente da lavori quale persona professionalmente esposta a radiazioni. |