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Art. 31 Metodiche per immagini sull’essere umano a scopi non medici
1 Le attività connesse con un’esposizione a metodiche per immagini a scopi non medici devono essere giustificate preventivamente, considerando gli obiettivi particolari della metodica e le caratteristiche della persona interessata. 2 Sono vietate le esposizioni nell’ambito di dose medio o forte per visite di idoneità. 3 Se un’esposizione è ordinata da un’autorità di perseguimento penale, di sicurezza o doganale, la metodica per immagini deve essere applicata con la dose più debole possibile che permetta di fornire una risposta all’interrogativo. Se un’esposizione non può essere eseguita nell’ambito di dose debole, ciò deve essere giustificato e documentato. 4 Se sono eseguite esposizioni di routine per ragioni di sicurezza, alle persone esaminate si deve dare la possibilità di scegliere un altro tipo di esame senza radiazioni ionizzanti. |