Ordinanza
|
Art. 34 Obbligo d’informare
1 I titolari di numeri brevi devono comunicare all’UFCOM, per la fine di ogni anno civile, il numero annuo di chiamate ricevute. Sono esclusi i titolari di numeri brevi per permettere la libera scelta dei fornitori secondo l’articolo 33.117 2 L’UFCOM può esigere dal fornitore di servizi di telecomunicazione, grazie al cui supporto il titolare di un numero breve offre il proprio servizio, di certificare la quantità annua di chiamate ricevute. 117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). |