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Art. 37 Conservazione dei documenti giustificativi cartacei
1 I documenti giustificativi cartacei sono numerati in modo progressivo o secondo il numero d’ordine del libro giornale. 2 I documenti giustificativi determinanti per l’iscrizione nel libro mastro sono conservati ordinatamente, a tempo indeterminato e in modo sicuro. 3 I documenti giustificativi vengono consegnati unicamente a tribunali e soltanto contro ricevuta. Una trascrizione o una copia autenticata dall’ufficio del registro fondiario rimane negli atti del registro fondiario. Al termine del procedimento giudiziario i documenti sono restituiti all’ufficio del registro fondiario. 4 I documenti giustificativi possono essere conservati in un luogo sicuro al di fuori dell’ufficio del registro fondiario se possono essere resi disponibili in breve tempo o se, in merito a una determinata pratica, sono stati interamente digitalizzati, salvati e protetti in modo tale da impedirne la modifica successiva. I dati digitalizzati non hanno gli effetti giuridici del registro fondiario informatizzato. 5 I Cantoni disciplinano l’archiviazione dei restanti atti relativi al registro fondiario. |