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Art. 78 Annotazione di diritti personali
1 L’attestazione del titolo giuridico per l’annotazione di diritti personali convenuti contrattualmente richiede un atto pubblico in caso di:
2 Per l’annotazione di disposizioni statutarie di una società cooperativa secondo le quali con l’alienazione del fondo la qualità di socio passa all’acquirente (art. 850 cpv. 3 CO) è sufficiente una copia autenticata dello statuto. 3 In tutti gli altri casi di annotazione di diritti personali è sufficiente un’attestazione del titolo giuridico in forma scritta. 69 RS 220 |