Ordinanza
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Art. 5 Accesso alla banca genetica nazionale RFGAA e ripartizione dei benefici
1 Il materiale della banca genetica nazionale RFGAA è messo a disposizione per la ricerca, la selezione, lo sviluppo o per la produzione di materiale di moltiplicazione di base a scopo agricolo e alimentare, a condizione che sia stato concluso un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM)3 del sistema multilaterale del Trattato internazionale del 3 novembre 2001 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. 2 Se il materiale è utilizzato per altri scopi, l’UFAG negozia le condizioni per l’accesso alla banca genetica nazionale RFGAA; a tal fine tiene in considerazione il beneficio finanziario o di altra natura che può scaturire dall’uso del materiale. 3 L’UFAG impiega i benefici che scaturiscono dai contratti di cui al capoverso 2 a favore della conservazione e dell’uso sostenibile delle RFGAA. 3 L’Acc. è disponibile sotto: www.planttreaty.org/content/what-smta (versione del 16 giu. 2006). |