Ordinanza
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Art. 1 Obiettivi e campi di attività
1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti:
2 I punti principali dell’attività del Dipartimento sono i seguenti:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849). 4 Abrogata dal n. I dell’O del 28 giu. 2000, con effetto dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849). 5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 2122). 6 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 7 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 10 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1089). |