1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l’autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d’asilo e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera. Essa persegue in particolare gli obiettivi seguenti:70
- a.
- garantire una politica degli stranieri coerente, segnatamente per quanto concerne:
- 1.
- l’ammissione e la dimora di stranieri in esecuzione degli obblighi di diritto internazionale pubblico e tenuto conto di motivi umanitari e del ricongiungimento familiare,
- 2.
- l’ammissione di manodopera straniera, tenuto conto degli interessi globali dell’economia, delle possibilità di integrazione professionale e sociale a lungo termine e delle esigenze scientifiche e culturali della Svizzera;
- b.
- attuare la politica svizzera in materia di asilo e di rifugiati secondo i principi definiti dalle Camere federali e dal Consiglio federale e garantire in particolare una politica coerente in materia di ammissione e di ritorno;
- c.
- creare condizioni quadro favorevoli all’integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera e a uno sviluppo demografico e sociale equilibrato.
2 Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori degli stranieri e della cittadinanza svizzera, la SEM71 svolge le funzioni seguenti:
- a.
- in collaborazione con il DFAE e altri servizi federali interessati, elabora le basi della politica svizzera in materia di visti, sviluppa strategie di lotta contro gli abusi nel settore del diritto degli stranieri tenendo conto della situazione internazionale e attua tali strategie;
- b.
- in collaborazione con il DEFR, valuta gli interessi globali dell’economia nel settore della politica degli stranieri;
- c.
- esegue le misure in materia di diritto degli stranieri e pianifica il controllo degli stranieri ai valichi di frontiera;
- d.
- esercita la vigilanza sull’esecuzione del diritto degli stranieri nei Cantoni;
- e.
- tratta tutte le questioni concernenti la cittadinanza svizzera.
3 Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori dell’asilo e dei rifugiati, la SEM svolge le funzioni seguenti:
- a.
- decide in merito alla concessione o al rifiuto dell’asilo, alla concessione di protezione, all’ammissione provvisoria e all’allontanamento dalla Svizzera;
- b.
- assicura la coordinazione in seno all’Amministrazione federale e con i Cantoni e le organizzazioni svizzere e internazionali in questioni concernenti l’asilo e i rifugiati;
- c.
- d’intesa con il DFAE, partecipa all’armonizzazione e all’attuazione della politica internazionale in materia di asilo e di rifugiati;
- d.
- applica le disposizioni concernenti il finanziamento delle spese amministra- tive e di assistenza, versa i sussidi corrispondenti e ne controlla l’utilizzazione;
- e.
- in collaborazione con il DFAE, prepara la definizione della politica in materia di ritorno, fornisce aiuto al ritorno e al reinserimento e sostiene i Cantoni nel finanziamento di progetti di aiuto al ritorno e di programmi occupazionali di utilità pubblica;
- f.
- sostiene i Cantoni nell’esecuzione di allontanamenti.
4 Congiuntamente con il DFAE, la SEM analizza l’evoluzione migratoria sul piano nazionale e internazionale ed elabora le basi decisionali per la politica del Consiglio federale in materia di migrazione.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4451).
71 Nuova epressione giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4451). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.