Ordinanza del DFI
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Art. 2 Deroghe
1 In singoli casi, le competenti autorità cantonali di esecuzione possono ammettere deroghe alle prescrizioni igieniche generali di cui agli articoli 6–19 per:
2 In singoli casi, le competenti autorità cantonali di esecuzione possono ammettere deroghe agli articoli 7, 9 e 13 per:
3 Devono in ogni caso essere osservati i principi di cui all’articolo 10 capoversi 1–3 ODerr. |