Ordinanza del DFI
|
Art. 44 Prescrizioni sulla temperatura
1 I prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati scongelati, nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati devono essere immagazzinati e trasportati a una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione (non superiore a 2 °C). 2 I prodotti della pesca surgelati devono essere mantenuti tali durante il trasporto e l’immagazzinamento. Fanno eccezione i pesci interi congelati in salamoia e destinati alla fabbricazione di conserve: questi possono essere immagazzinati e trasportati a temperature non superiori a –9 °C. 3 I prodotti della pesca immessi vivi sul mercato devono essere immagazzinati e trasportati in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità. 4 Per la vendita valgono le seguenti temperature:
|