Ordinanza
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Art. 3a Dati per la tenuta del registro 29
1 Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
2 Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4. 3 I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.30 29 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 30 Introdotto dal n. II 2 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911). |