Ordinanza
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Art. 9 Comunicazione dei dati a scopi statistici 48
1 Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure ai Cantoni e ai Comuni l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari. 2 Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/200849. 3 Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/200950 e (UE) n. 1097/201051. 4 L’UST può comunicare a servizi ufficiali e a privati i dati seguenti concernenti imprese e stabilimenti:
5 L’utilizzazione durevole dei dati e le modalità di accesso agli stessi sono disciplinate nell’allegato. 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779). 49 Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, versione della GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6. 50 Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14. 51 Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1. |