Art. 4 Principi
1 Le macchine e attrezzature possono essere immesse in commercio soltanto se:
2 Le macchine e attrezzature di cui all’allegato 1 numero 11 (macchine e attrezzature con valori limite d’emissione) devono inoltre rispettare i valori limite d’emissione di cui all’allegato 1 numero 12. |