Ordinanza
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Art. 16 Revoca dell’opposizione
1 La persona che ha fatto opposizione può revocarla in qualsiasi momento. 2 Alla revoca dell’opposizione si applicano per analogia gli articoli 14 e 15 capoverso 1. 3 Il registro competente può chiedere alle persone e alle istituzioni soggette all’obbligo di notifica di notificare nuovamente i dati del paziente. |