Ordinanza
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Art. 12
1 Le comunicazioni terra-aria avranno luogo mediante segnali ottici. I superstiti useranno il codice internazionale A e gli equipaggi di ricerche e di soccorso il codice internazionale B, indicati nell’allegato. 2 Gli equipaggi degli aeromobili che hanno visto e compreso un segnale ottico a terra lo confermeranno mediante il lancio di un messaggio o mediante un movimento oscillatorio delle ali dell’aeroplano. |