Ordinanza
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Art. 11 Statuto e nomina
1 I Cantoni designano uno o più sorveglianti per ogni riserva d’uccelli acquatici e migratori. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria secondo l’articolo 26 della legge sulla caccia. 2 I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.33 3 Sono subordinati al servizio cantonale competente. 4 Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.34 5 Se le riserve di uccelli acquatici e migratori sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia devono essere affidati anche alle guardie di confine. 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209). |