Ordinanza
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Art. 8 Informazione
1 Oltre ai contenuti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LRUm, la persona interessata deve essere informata circa:
2 Se si prevede una riutilizzazione a scopo di ricerca del materiale biologico prelevato o dei dati sanitari personali raccolti, la persona interessata deve inoltre essere informata sui contenuti di cui agli articoli 28–32. 3 L’informazione può aver luogo a tappe. Può inoltre avvenire in forme diverse da quella testuale. 4 Occorre garantire con misure appropriate che la persona interessata comprenda i contenuti essenziali dell’informazione. |