Ordinanza
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Art. 12 Condizioni
1 La Commissione della concorrenza riduce la sanzione se un’impresa ha partecipato spontaneamente a una procedura e al momento della presentazione delle prove non partecipa più alla pratica anticoncorrenziale in questione. 2 La riduzione può raggiungere il 50 per cento dell’importo calcolato secondo gli articoli 3–7. È determinante il contributo dell’impresa al successo della procedura. 3 La riduzione può raggiungere l’80 per cento dell’importo calcolato secondo gli articoli 3–7 se l’impresa fornisce spontaneamente informazioni o sottopone prove su altre infrazioni della concorrenza secondo l’articolo 5 capoversi 3 o 4 LCart. |