Ordinanza
|
Art. 16 Rispetto di misure concordate e istruzioni impartite per regolarizzare la situazione
1 Su richiesta dell’autorità di sorveglianza, l’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione è tenuto a fornire in qualsiasi momento indicazioni circa lo stato di attuazione delle misure concordate e delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione. 1 Per verificare il rispetto e l’attuazione delle misure concordate o delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione, l’autorità di sorveglianza può disporre in qualsiasi momento una verifica successiva. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3. |