Ordinanza
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Art. 37
1 I fornitori dei servizi della sicurezza aerea e il fornitore dei servizi di meteorologia aeronautica militare fatturano alle Forze aeree le loro prestazioni a favore dei voli militari. 2 Essi determinano le spese presumibili per le prestazioni a favore dei voli militari e informano tempestivamente le Forze aeree prima di allestire il preventivo. 3 I costi per la fornitura del servizio militare di meteorologia aeronautica sono fatturati alle Forze aeree esclusivamente dal fornitore di tali servizi. |