Ordinanza
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Art. 40g Provvedimenti di protezione tecnici e organizzativi
1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea provvede affinché l’AVRE garantisca, conformemente allo stato della tecnica, la disponibilità, l’integrità, la completezza e la confidenzialità per l’intera durata dell’esercizio. I lavori di sviluppo e manutenzione possono pregiudicarne l’esercizio soltanto per breve tempo. 2 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea protegge le registrazioni dell’AVRE contro la perdita, l’accesso di terzi non autorizzati e le manipolazioni. 3 Stabilisce in un regolamento le condizioni tecniche e organizzative dell’AVRE prima di metterlo in servizio. A tale scopo consulta preliminarmente le associazioni del personale dei controllori del traffico aereo interessati. 4 Il regolamento disciplina in particolare:
5 Le autorizzazioni di cui al capoverso 4 lettere b, c ed e possono essere rilasciate unicamente a impiegati del fornitore dei servizi di navigazione aerea. |