Ordinanza
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Art. 5 Lingua delle conversazioni radiotelefoniche nelle zone di confine per i voli strumentali e i voli a vista commerciali 15
1 Nelle zone all’interno delle quali Skyguide o terzi secondo l’articolo 9a forniscono servizi transfrontalieri, l’UFAC, su domanda di Skyguide o dell’esercente dell’aerodromo, autorizza deroghe al principio di cui all’articolo 10a capoverso 1 LNA per i voli strumentali e i voli a vista commerciali, purché il richiedente provi che la sicurezza aerea è garantita nel caso in cui sia utilizzata un’altra lingua oltre all’inglese. 2 Se servizi della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero sono stati delegati a fornitori di servizi esteri che, su territorio estero, offrono prestazioni in più lingue, tali servizi nel settore transfrontaliero della sicurezza aerea sono ammessi anche nello spazio aereo svizzero. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 231). |