Ordinanza
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Art. 40f Valutazione
1 Le registrazioni dell’AVRE possono essere valutate soltanto dal SUSI. Esso valuta le registrazioni unicamente per i bisogni dell’inchiesta su un infortunio aeronautico o su un incidente grave. 2 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea, i controllori del traffico aereo interessati e il servizio di mediazione hanno diritto di prendere parte alla procedura di valutazione delle registrazioni. Lo stesso vale per le Forze aeree, se l’infortunio aeronautico o l’incidente grave concerne velivoli od organi militari. 3 I controllori del traffico aereo interessati possono farsi accompagnare da un rappresentante della loro associazione del personale negli atti procedurali. 4 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea è tenuto a sostenere sotto il profilo tecnico i lavori di valutazione del SUSI. A tale scopo, in caso di necessità e nei limiti delle possibilità aziendali, mette a disposizione la propria infrastruttura, in particolare per l’ascolto delle registrazioni. 5 Le informazioni e le conoscenze acquisite nell’ambito della procedura di valutazione possono essere utilizzate unicamente per provvedimenti volti a migliorare la sicurezza del volo o dell’esercizio. Le informazioni che non servono a tali scopi, in particolare quelle riguardanti la vita professionale e privata che non sono legate all’evento oggetto dell’inchiesta, nonché le informazioni soggette alla tutela del segreto militare non possono essere utilizzate in nessun caso. |