Ordinanza
|
Art. 26 Richieste e domande
1 Le richieste e le domande devono essere presentate all’UFAG. 2 Le richieste di iscrizione di un additivo per alimenti per animali nell’elenco di cui all’articolo 20 possono essere presentate da persone o ditte con domicilio o sede sociale o filiale in Svizzera. 3 Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 22 possono essere inoltrate da persone o ditte con domicilio, sede sociale o filiale in Svizzera, a meno che sia stato convenuto, tramite accordo, di non applicare questo requisito. 4 Se la richiesta o la domanda non soddisfa i requisiti, l’UFAG impartisce un termine per completarla. Se le indicazioni richieste non sono fornite entro detto termine, non si entra nel merito della richiesta o della domanda. |