Ordinanza
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Art. 68 Alimenti per animali con tracce di OGM
1 Gli alimenti per animali che contengono tracce accidentali di OGM non autorizzati o che sono stati prodotti a partire da materie prime contenenti simili tracce possono essere immessi sul mercato se:
2 Se una partita di materia prima importata contiene tracce accidentali di OGM non autorizzati diversi da quelli menzionati nel capoverso 1, l’UFAG può autorizzare, in via eccezionale e su richiesta, l’immissione sul mercato di alimenti per animali contenenti tali tracce purché:
3 L’UFAG stabilisce le tolleranze ammesse per le tracce di organismi geneticamente modificati la cui autorizzazione in Svizzera è stata stralciata. 42 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 set. 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008 dell’11.3.2008, GU L 97 del 09.4.2008, pag. 64. 43 [RU 2005 5451, 2006 4909, 2007 1469all. 4 n. 47, 2008 7894377all. 5 n. 8 5167 6025, 2009 1611, 2010 4611, 2011 5273art. 37 5803 all. 2 n. II 3, 2012 47136809, 2013 3041n. I 7 3669, 2014 1691all. 3 n. II 4 2073 all. 11 n. 3, 2015 5201all. n. II 2, 2016 277all. n. 5. RU 2017 283art. 94]. Vedi ora la l’O del 16 dic. 2016 (RS 817.02). |